L’assegno mensile di invalidità civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità pari almeno al 74%.
L’assegno di invalidità civile è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili con un’età ricompresa tra i 18 anni e i 65 anni nei cui confronti sia accertata una invalidità civile ricompresa tra il 74% ed il 99%. Come per la pensione di invalidità civile parliamo di un sostegno a carattere assistenziale, cioè slegato dalla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario. Per il quale è necessario, pertanto, il rispetto di determinati requisiti reddituali. Vediamo dunque in questa breve guida quali sono i requisiti e le condizioni per avere diritto al sostegno economico.
Destinatari. La prestazione, introdotta dall’articolo 13 della legge 118/1971, è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola).
Il beneficio, come accennato, può essere richiesto da soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Dal 1° gennaio 2016 il limite massimo per il riconoscimento del sostegno è stato elevato a 65 anni e 7 mesi e, per gli anni successivi, dovrà essere adeguato ai sensi della speranza di vita. La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’invalidità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2017, a 279,47 € al mese.
Il reddito. Per avere diritto all’assegno di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali che, per l’anno 2017 non possono eccedere il valore di 4.800,38 euro. Sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali. Come per la pensione di inabilità civile la valutazione del reddito deve essere effettuata nei confronti del solo percettore del sostegno economico e non, anche, del coniuge o degli altri familiari.
Compatibilità con altre prestazioni e attività lavorativa. L’assegno mensile è incompatibile con le prestazioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate. L’articolo 3 della legge 407/1990 stabilisce infatti che le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno (ora Inps) con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita’ contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonche’ con le pensioni dirette di invalidita’ a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Al soggetto interessato viene, tuttavia, riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento più favorevole. Non ci sono invece ostacoli al riconoscimento di un’altra prestazione di tipo previdenziale non di invalidità (es. pensione di vecchiaia o pensione anticipata, pensione ai superstiti) fermo restando, tuttavia, che il limite di reddito annuo personale resti al di sotto del limite di reddito stabilito dalla norma (che è piuttosto basso).
Questione diversa riguarda la possibilità per il beneficiario dell’assegno mensile di svolgere attività lavorativa giacchè, tra le condizioni per il conseguimento dell’assegno, l’articolo 3 della legge 118/1971, richiede che l’interessato non svolga alcuna attività nè di natura subordinata nè autonoma. A tal fine il titolare dell’assegno deve annualmente trasmettere all’Inps una autocertificazione nella quale dichiari di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS. Nonostante il generale divieto appena indicato la prassi amministrativa Inps ritiene che la percezione di un reddito da lavoro inferiore al limite stabilito dalla norma (4.800 euro annui) per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, non configura uno svolgimento di attività lavorativa e, pertanto, l’interessato possa comunque ottenere il beneficio.
Trasformazione. La prestazione, come indicato, spetta sino a 65 anni e 7 mesi di età (requisito di età da adeguare alla speranza di vita Istat). Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile.
La maggiorazione sociale. Anche l’importo base dell’assegno di invalidità al pari della pensione di invalidità civile può subire un aumento di 10,33 euro al mese (per tredici mensilità) qualora il titolare ed il coniuge non possiedano redditi superiori ad un determinato importo. L’articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 riconosce, infatti a decorrere dal 1° gennaio 2001 tale maggiorazione a condizione che la persona titolare: a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione (per il 2017 questo valore è pari a 5.959,20€); b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne’ redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per il 2017 questo limite è pari a 12.483,77€) . Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.