Reddito di cittadinanza i provvedimenti per le persone con disabilità

Il Reddito di cittadinanza viene proposto come misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Il Reddito di cittadinanza è un intervento monetario di integrazione al reddito familiare, associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale.

L’erogazione del beneficio è infatti condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni e alla adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone di due elementi: una componente ad integrazione del reddito familiare fino ad un massimo annuale di 6.000 euro e una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
Il Decreto stabilisce che il beneficio economico non può essere inferiore ad euro 480 annui.
E’ istituito a decorrere dal mese di aprile 2019.
Il Decreto Legge fissa i requisiti e, per inoltrare richiesta, è necessario vengano tutti rispettati. I criteri fondamentali sono legati al reddito e sono:
– Essere cittadini italiani o europei o lungo soggiornanti, residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
– Avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui.
– Possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.
– Avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita’.
– Avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

Volendo fare un esempio concreto, qualora il nucleo familiare fosse costituito da due persone, di cui una con disabilità, per poter fare richiesta del reddito di cittadinanza, l’ammontare del patrimonio finanziario del nucleo familiare non dovrebbe superare superare i 13.000 euro (ovvero 6.000 + 2.000 + 5.000).
Nel computo complessivo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) verrà conteggiato anche l’assegno mensile di invalidità, che andrà quindi a aumentare la soglia di reddito per un totale annuo di 3.713,58 euro (285,66 per 13 mensilità).
Come è noto il Consiglio di Stato, rigettando con le sentenze nn. 838, 841 e 842 del 2016 gli appelli avverso le pronunce del Tar Lazio, ha modificato, con l’articolo 2 sexies il decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89. Per effetto di tale disposizione, i trattamenti quali, ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione, non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell’Istituto né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall’INPS.
Conseguentemente la circolare Inps n. 137 del 25 luglio 2016 recependo tale innovazione fornisce tra le istruzioni anche la necessità di non indicare più nel DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessaria per la richiesta dell’ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche qualora attinenti a condizioni di disabilità.

Relativamente invece al requisito della residenza ricordiamo che l’articolo 2 della legge n. 1228/1954 disciplina il caso di persone senza fissa dimora, specificando che queste si intendono residenti nel comune dove hanno stabilito il domicilio.
La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, e’ tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.
Presso il Ministero dell’interno è istituito un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.

Ulteriori, rispetto ai limiti sopra indicati sono quelli relativi il “godimento di beni durevoli”. Alla lettera c, comma 1, art. 2 si chiarisce che nessun componente del nucleo familiare debba essere intestatario di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti.
Restano invece esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Altro motivo di esclusione il possesso o la disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
Sono esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i titolari di pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni. Sono esclusi da questi obblighi e percorsi le persone con disabilità, i familiari con carichi di cura, quando nel nucleo siano presenti minori di tre anni di età o persone con disabilità grave o non autosufficienza.
I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.
Il Rdc e’ compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

Come detto il decreto legge 4/2019 è ora all’esame del Parlamento, ma nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri entra già in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it

Normativa di riferimento: Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4 – “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *