L’obiettivo è quello di uniformare i regolamenti in vigore, o, meglio, rendere finalmente attuativo il regolamento già esistente.
Si tratta di una proposta di legge, che riproduce con qualche modifica il testo dell’A.S. 3650 della XVI legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 4573).
Al momento attuale, per quanto riguarda l’abbattimaneto delle barriere architettoniche, in Italia è vigente il regolamento di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 che reca norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e nei servizi pubblici ed ha sostituito, aggiornandole, le precedenti norme in materia dettate dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).
Nella medesima legge n. 13 del 1989, agli articoli 4 e 5 sono previste inoltre norme per gli interventi riguardanti i beni sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l’esistenza di un vincolo di natura storico ed artistico.
Queste disposizioni di rango “primario” sono state riprodotte negli artt. da 77 ad 82 del schema di regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche (T.U. in materia edilizia), che costituiscono il capo III della parte II del citato T.U. e che reca “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico”.
Vediamo cosa prevedono i commi dei singoli articoli.
Sempre il comma 1 dell’art. 1 chiarisce l’iter per l’adozione del nuovo regolamento. Rispetto a quanto previsto per l’adozione del D.P.R. 503/1996 e del D.M. 236/1989, l’iter per l’approvazione del nuovo regolamento è più articolato, prevedendo un decreto:
La Commissione, che era stata ricostituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 e che aveva concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l’approvazione di uno schema di regolamento per l’eliminazione delle barriere architettoniche trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione, era stata soppressa in attuazione dall’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012, che aveva previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.
In particolare, i commi 20-22 contengono disposizioni sui P.E.B.A. (https://controlebarriere.blogspot.it/2017/10/petizione-popolare-per-ladozione-dei.html), i piani di eliminazione delle barriere architettoniche che devono essere adottati da parte delle amministrazioni competenti per gli edifici pubblici non adeguati alle prescrizioni tecniche di cui al D.P.R. n. 384 del 1978 (ora sostituito dal D.P.R. 503/1996) prevedendo eventualmente l’intervento di un commissario in sostituzione delle amministrazioni medesime.

