l’uso del contrassegno nelle zone di traffico limitato


Chiunque abbia un contrassegno per invalidi può tranquillamente transitare in una zona a traffico limitato (ZTL) anche dove l’accesso è limitato al trasporto pubblico. 
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.2310/17, chiarendo una volte per tutte, si spera, la questione.
Il caso si riferisce ad un portatore di handicap che si è visto recapitare ben 21 multe dal Comune di Busto Arsizio e ha fatto ricorso prima dal Giudice di Pace (perdendo), poi al Tribunale (vincendo), ed infine in Cassazione.
Secondo la Cassazione, se nella ZTL può transitare un mezzo pubblico per prelevare ed accompagnare, allora può transitarvi anche un veicolo con il contrassegno per invalidi. 
L’art. 11 del D.P.R. n. 503/96 prevede, in maniera chiara ed incontrovertibile, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle “zone a traffico limitato” e nelle “aree pedonali urbane” qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. 
Nel caso in questione, il fatto che l’autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilevanza per far venir meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale. 
L’accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, è sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 503 del 1996, l’accesso al possessore del contrassegno di cui all’art. 12 dello stesso decreto”.

La Corte sottolinea anche che il fatto di non comunicare entro le 48 successive l’avvenuto transito nella zona ZTL non giustifica nessuna multa. 
“L’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, come ha giustamente osservato il Tribunale Busto Arsizio, non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso ex art. 11 d. P. R. n 503 del 1996. Il fatto che tale obbligo operi ex post (entro le 48 ore successive al transito) deve essere letto in questo senso: se tale prescrizione rispondesse alla finalità di ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, come addotto dal ricorrente avrebbe senso solo se imposto ex ante, in modo da poter permettere all’Ente Comunale l’effettivo controllo degli accessi nella zona a traffico limitato. Laddove tale obbligo sia invece imposto, come nel caso di specie, ex post, sembra chiaro che esso risponda all’esigenza di agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, onde evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso”.


Riguardo al presente argomento ed ad altre problematiche delle persone con disabilità e con disagio sociale ed economico, dall’8 settembre di quest’anno,  ogni venerdi alle 18.00, presso la sede dell’Associazione “Contro le Barriere” (Taranto – Via Cugini n. 39/40), un gruppo di persone, denominato provvisoriamente, TARANTO SENZA BARRIERE, si riunisce per organizzare attività di sensibilizzazione ed iniziative atte alle risoluzioni delle problematiche rilevate.
Nel mese di dicembre questi incontri non sono previsti, perchè impegnati in attività esterne nell’ambito delle festività natalizie, riprenderanno da venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 17:30

VI ASPETTIAMO !

Per qualsiasi informazioni telefonare al 340 50 688 73.



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