Disabili al lavoro, stipendi rimborsati

Via libera dell’INAIL al rimborso delle retribuzioni (il 60% per un anno) dei disabili destinatari di progetti di reinserimento lavorativo per la conservazione del posto di lavoro.

Il rimborso riguarda solo le retribuzioni corrisposte dalla data di manifestazione di volontà di attivare il progetto, successivamente al 1° gennaio 2019.

Lo precisa l’istituto assicuratore nella circolare n. 6/2019, dando attuazione alla novità della legge bilancio 2019.

L’INAIL, inoltre, semplifica in parte l’incentivo alla luce del nuovo regolamento approvato con determina n. 527/2018. Disabili e posto di lavoro.

L’incentivo, introdotto dalla legge n. 190/2014 (legge stabilità 2015), ha il fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori divenuti disabili in attività di lavoro, presso la stessa azienda in cui svolgeva attività al verificarsi dell’infortunio o malattia professionale che l’hanno portato alla disabilità.

In particolare è finalizzato a sostenere l’adeguamento del posto di lavoro con erogazione di contributi fino 150 mila euro per l’abbattimento di barriere, per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e per la formazione.

Da gennaio 2019, grazie all’art. 1, comma 533, della legge n. 145/2018 (legge bilancio 2019), il datore di lavoro ha diritto anche al rimborso della retribuzione corrisposta al soggetto divenuto disabile.

La semplificazione.

Gli incentivi coprono tre tipi d’interventi:

a) superamento e abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (fino a 95 mila euro), ad esempio: inserimento rampe o dispositivi di sollevamento verticale (piattaforma elevatrice, servoscala, ecc.); adeguamento percorsi orizzontali e dei corridoi di accesso alla postazione di lavoro; modifica/inserimento ascensore o servizi igienici; modifica o automazione porte o infissi; adeguamento terminali d’impianti; ecc.;

b) adeguamento e adattamento postazioni lavoro (fino a 40 mila euro), ad esempio: arredi; strumenti, ausili o dispositivi a supporto di deficit sensoriali, interfaccia macchina-utente.

c) interventi di formazione, fino a 15 mila euro, al l fine di facilitare la fruizione dei contributi, spiega l’INAIL, è stato eliminato il frazionamento in voci di spesa, lasciando solo il limite di 15 mila euro per la formazione. Il residuo importo di 135 mila euro, pertanto, può essere utilizzato indifferentemente sia per gli interventi sulle barriere architettoniche sia sulle postazioni di lavoro.

Il rimborso delle retribuzioni. Secondo l’INAIL la formulazione della norma vincola il rimborso esclusivamente ai progetti per la conservazione del posto di lavoro, mentre non è applicabile in caso di nuova occupazione di disabile inoccupato.

Le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 2019, a decorrere dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino alla sua realizzazione e, comunque, per un massimo un anno.

Il rimborso opera quando la manifestazione di volontà sia precedente al 2019, ma il progetto sia ancora in corso di realizzazione successivamente.

In tal caso, sono rimborsate solo le retribuzioni corrisposte per prestazioni rese dal 2019 fino alla realizzazione degli interventi del progetto, non oltre un anno dalla manifestazione di volontà.

Il primo rimborso è disposto con il provvedimento di autorizzazione, da parte INAIL, alla realizzazione degli interventi e riguarda le retribuzioni erogate fino al provvedimento.

I successivi rimborsi hanno cadenza mensile. Il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INAIL le buste paga dei mesi oggetto di rimborso.

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G R A Z I E ! 

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