Il Terzo Settore contesta il raddoppio dell’IRES e non la norma che farà scomparire il volontariato

In questi giorni fa notizia le numerose contestazioni che arrivano dal mondo de Terzo Settore riguardo al maxi-emendamento passato al Senato e che nelle prossime ore avrà il via libera definitivo dopo il passaggio alla Camera, che prevede il raddoppio dell’IRES, dal 12 al 24 per cento per il settore no profit.

Secondo, il portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Claudia Fiaschi questa norma “equipara enti, da decenni considerati meritevoli di agevolazioni fiscali per le loro attività per le fasce più disagiate della popolazione, alle imprese che fanno lucro“.  Aggiungendo, che viene messo in discussione l’articolo 2 della Costituzione e la recente normativa sul Terzo settore.

La normativa a cui si fa riferimento è quella legiferata dal governo precedente, il Decreto Legislativo n. 177 del 3 luglio 2017, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg.

Ci fa specie che si contesti una norma che riguarda le attività commerciali del Terzo Settore, mentre, riguardo al decreto citato nessuno ha fatto notare la seguente anomalia.

Questo decreto, a nostro avviso, è molto contraddittorio, per un particolare fondamentale, perché si chiede alle Associazioni di volontariato, che svolgono azioni a titolo gratuito di sostenere delle spese notarili e di un eventuale perizia giurata, al fine di possedere un patrimonio minimo di 15.000 euro.

Ci sembra strano che nessuno abbia contestato questa normativa, che di fatto decreta la fine delle Associazioni piccole e locali, limitando la partecipazione e la rappresentatività e la della cittadinanza, delegandole alle organizzazioni economicamente più capienti. 

Almeno, questo comprendiamo leggendo alla lettera i seguenti articoli, nella speranza che ci stiamo sbagliando.

Art. 4. Enti del Terzo Settore

  1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
  2. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 1.

Art. 22. Acquisto della personalità giuridica

  1. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso.

4 Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Alla luce di quanto esposto, chiediamo alle Associazioni che ritengono questo decreto discriminatorio, di riunirci per organizzare degli interventi che possano evitare la nostra chiusura e la conseguente fine di attività svolte a titolo gratuito di cui il territorio in cui insistiamo necessita.

Pertanto, le Associazioni potranno comunicarci i loro contatti commentando il presente articolo o inviandoci una mail a controlebarriereavdi@gmail.com.

 

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