UN MONITO AGLI AUTISTI INDISCIPLINATI

A prescindere dal fatto che parcheggiare nel posto riservato alle persone con disabilità è un  dal punto di vista umano, farlo può portare anche delle conseguenze gravi.

Le sanzioni

Secondo l’articolo 158 del codice stradale, c’è il divieto di fermata e sosta dei veicoli “negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli” a meno che non si è titolari del contrassegno disabili. I titolari con questo contrassegno possono usufruire dell’esonero dalle limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo indeterminato e dai divieti e limitazioni disposti dall’Autorità competente, ma non hanno il diritto sia alla gratuità della sosta sia alla sosta nella fermata di autobus.

La multa è

• da euro 40 a euro 164 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote;
• da euro 85 a euro 338 per i restanti veicoli (comprese le cosiddette automobili che il Codice della strada denomina come autoveicoli).

Oltre alla multa, vengono tolti anche due punti dalla patente di guida.

Reato penale

Quando però un automobilista ha la brillante idea di lasciare la propria macchina in un parcheggio assegnato ad un singolo utente disabile, il reato si sposta dal codice stradale a quello civile.

Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione 2017, quando un incauto automobilista ha lasciato in un posto dedicato la propria vettura dalle 10.40 fino a notte fonda, impedendo alla persona disabile di parcheggiare, al suo ritorno a casa, nel posto a lei assegnato, commettendo violenza privata. L’imputato è stato consegnato al pagamento delle spese processuali, una multa e quattro mesi di carcere.

La sentenza nasce dopo il ricorso di un imputato ritenuto colpevole di aver parcheggiato la propria macchina in uno spazio riservato a una disabile affetta da gravi patologie. L’imputato si era difeso sostenendo che parcheggiare in uno spazio riservato non equivale a impedire intenzionalmente la marcia a una vettura.

La sentenza sottolinea che nel caso la violazione fosse stata fatta in un parcheggio generico per disabili, la violazione sarebbe stata dell’art. 158 comma 2 del codice della strada, il che significa, in altre parole, una bella multa per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili.

Questo caso è però diverso, perché il posto auto è espressamente riservato a una persona che ne ha la necessità per via delle sue condizioni di salute. Lasciando la macchina in questo posto dedicato, dalle 10.40 fino a notte fonda, ha impedito alla persona disabile di parcheggiare, al suo ritorno a casa, nel posto a lei assegnato, commettendo violenza privata.

L’imputato, oltre alle spese processuali e cinquemila euro di ammenda, è stato condannato a quattro mesi di carcere. L’augurio è che questa sentenza possa essere un efficace deterrente.

 

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