Cosa sono i P.E.B.A.

Tra gli argomenti che saranno trattati in questo incontro pubblico vi esponiamo il presente

P.E.B.A. Piano di eliminazione delle barriere architettoniche LEGGE 41/86

Nella finanziaria del 1986 (legge 41), i commi 21 e 22 dell’articolo 32 riportano quanto segue:

  1. Per gli edifici pubblici già esistenti non  ancora  adeguati alle prescrizioni del D.P.R.  384/78  dovranno  essere  adottati  da  parte  delle Amministrazioni  competenti  piani  di  eliminazione  delle  barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della  presente legge.
  1. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario  per l’adozione dei piani di eliminazione delle  barriere  architettoniche presso ciascuna amministrazione.

Il comma 9 dell’art. 24 della legge 104/92, riporta quanto segue:

I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41/86 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Oggi, a distanza di più di trent’anni, la situazione, in molti Comuni italiani, riguardo all’eliminazione  delle barriere architettoniche è, ancora, molto critica  e, nessuno di questi è stato mai commissariato, anche, se dal 2009 è in vigore in Italia la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui un principio è il DIRITTO all’ACCESSIBILITA’ SOCIALE .

Questo diritto sancisce  il diritto per le persone con disabilità alla vita indipendente ed all’inclusione sociale.

Inoltre, la stessa Convenzione ha ridefinito, secondo la risoluzione del 2001 dell’Organizzazione mondiale della Sanità, il concetto stesso di  disabilità in forma dinamica,  come una inscindibile  relazione tra le  menomazioni soggettive della persona con disabilità ed i contesti sociali dove risiede, rendendo il tema dell’inaccessibilità/accessibilità delle strutture cittadine un elemento che condiziona in modo determinante il grado della disabilità.

P.E.B.A.  sono uno strumento che ha la finalità di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio e ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici, nonché rappresentano il punto di partenza per la redazione di Piani Pluriennali di abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, è uno strumento progettuale per avviare procedure coordinate, per eseguire gli interventi di “attenuazione” dei conflitti uomo-ambiente. È quindi il preludio, la base, sulla quale cominciare tutte quelle azioni di “design urbano” che mirano a interventi più o meno dedicati.

Il tutto, per migliorare la qualità della rete di servizi, tempi e occasioni fornite dalla città, partendo dalle necessità di chi maggiormente richiede attenzioni, per giungere a definire risposte, capaci di garantire il quadro associante a cui  mira una città solidale e quindi accessibile.

Il 12.09.2014, il Presidente dell’ANCI, Piero Fassino (ex Sindaco di Torino), trasmette una comunicazione a tutti i Sindaci, invitandoli ad avviare le azioni necessarie per l’adozione nei Comuni dei P.E.B.A. e, soprattutto, sollecitandoli ad impegnare gli organi comunali preposti perché sia assicurata la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini. Recependo, così, le ripetute segnalazioni provenienti dalle  Associazioni dei disabili, sulla mancata adozione, da parte di molti Comuni, dei P.E.B.A. .

Quindi, precisa, che le difficoltà in cui versano la gran parte dei Comuni a causa dei pesanti tagli nei trasferimenti subiti negli ultimi anni ed alla rigidità del Patto di stabilità che rende difficile lo stanziamento dei fondi necessari per le manutenzioni ordinarie, non devono essere usate come alibi per non operare fattivamente per una concreta tutela del diritto all’inclusione sociale, alla vita indipendente e alla accessibilità, secondo il principio delle pari opportunità, delle persone con disabilità. Per esempio, dando corso ad una adeguata e continuativa opera di informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dell’eliminazione delle barriere architettoniche in quanto ostacoli che impediscono  o  rendono  difficoltosa  la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali.

Esempi di barriere architettoniche

classici: scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti;

meno evidenti: parapetti “pieni”, che impediscono la visibilità a una persona in carrozzina o di bassa statura; i banconi dei bar troppo alti, sentieri di ghiaia o con fondo dissestato;

virtuali: siti internet non conformi agli standard di accessibilità.

QUADRO LEGISLATIVO

La legge 13/1989, stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici; mentre il D.M. 236/1989 si addentra maggiormente nella parte tecnica ed individua tre diversi livelli di qualità dello spazio costruito:

Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

 

 

Visitabilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Sono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

 

 

Adattabilità: possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

 

     

Inoltre, il D.M. 236/1989 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità citati: per esempio le dimensioni minime delle porte (largh. 85/90 cm.), le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali (al max 8 %, largh. 90 cm.), gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e  le  casistiche  della  loro necessità, le caratteristiche   di  un  servizio  igienico  accessibile e altri ancora.

I requisiti vengono stabiliti in modi differenti a secondo della  tipologia  degli  edifici e degli spazi.

Ogni nuova costruzione deve, infatti, rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla  normativa in caso di ristrutturazione.

 

 

 

 

 

 

              

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