NON TUTTI I PREFETTI RISPETTANO LE LEGGI IN MATERIA DI DISABILITÀ

Il 6 gennaio 2023 ad un nostro socio di Taranto dell’Associazione “Disabili Attivi”, titolare di contrassegno speciale per disabili in corso di validità, è stata contestata dalla Polizia Locale di Misa Nevola (AN) una presunta infrazione alle norme di circolazione del Codice della Strada, per aver percorso con la propria autovettura una zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

Inutile si è rivelato il ricorso inviato al Prefetto di Ancona con pec del 3 marzo 2023, con cui il nostro associato ha chiesto l’annullamento del verbale in quanto persona affetta da disabilità, titolare dello speciale contrassegno.

Il 9 ottobre 2023, infatti, la Prefettura di Ancona ha notificato all’associato una ordinanza-ingiunzione chiedendo il pagamento della sanzione amministrativa di €. 166,00 più €. 12,00 per spese postali, motivando tale pretesa con la circostanza che il “trasgressore” avrebbe omesso di chiedere l’accreditamento al Comune, come da apposita ordinanza e segnaletica stradale.

Il rigetto del ricorso amministrativo e la richiesta di pagamento della sanzione desta più di una perplessità sia perché l’ordinanza sindacale invocata prevede tutt’altro, sia perché il contrassegno permette alle persone affette da disabilità il transito nella zona a traffico limitato, come previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 503/1996 che la Prefettura dovrebbe conoscere e applicare, tenendo conto della giurisprudenza in materia.

La citata norma, infatti, con estrema chiarezza consente la circolazione e la sosta ai possessori del contrassegno per disabili nelle “zone a traffico limitato” e nelle “aree pedonali urbane”, qualora sia autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento dei servizi di trasporto di pubblica utilità.

L’omessa richiesta di accreditamento al Comune da parte del nostro associato, definita “mero adempimento formale” dalla stessa ordinanza-ingiunzione della Prefettura, secondo la costante giurisprudenza, non inficia la legittimità dell’accesso alla zona dell’utente dotato di contrassegno disabili, avendo la richiesta il solo scopo di evitare la notifica di contravvenzioni ad utenti legittimati all’accesso, agevolando la speditezza dei controlli amministrativi.

La pretesa formulata dalla Prefettura, notificata al nostro associato, deve ritenersi del tutto illegittima, oltre che discriminatoria nei confronti di una persona con disabilità che, per far valere i propri diritti, adesso sarà costretta a ricorrere al giudice di pace competente, obbligando anche lo Stato italiano a sostenere costi per un giudizio che avrebbe potuto essere evitato con più buon senso e meno burocrazia.

In conclusione, non è accettabile che un ufficio territoriale del governo, qual è appunto la Prefettura, ignori le norme legislative in materia e la relativa giurisprudenza, speriamo che sia un caso isolato.

 

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